Nel rapporto tra condominio e amministratore, uno dei temi che più frequentemente genera discussioni riguarda il pagamento del compenso quando il rendiconto condominiale non viene approvato dall’assemblea.
Molti condomini si chiedono: se il bilancio viene bocciato, l’amministratore perde automaticamente il diritto a essere pagato? La risposta, dal punto di vista giuridico, non è così immediata.
Il compenso dell’amministratore: un diritto contrattuale
L’amministratore di condominio svolge un incarico professionale conferito dall’assemblea. Il suo compenso, infatti, deriva dal mandato ricevuto dai condomini e deve essere indicato in modo analitico al momento della nomina o del rinnovo dell’incarico, come previsto dall’art. 1129 del Codice Civile.
Ciò significa che il diritto al compenso nasce dal conferimento dell’incarico e dall’attività concretamente svolta, non dall’approvazione del rendiconto.
In altre parole, la mancata approvazione del bilancio non comporta automaticamente la perdita del compenso.
Quando il rendiconto non viene approvato
L’assemblea può decidere di non approvare il rendiconto per diversi motivi:
- errori contabili;
- documentazione incompleta;
- spese non giustificate;
- contestazioni sulla gestione;
- semplice mancanza della maggioranza necessaria.
In questi casi, il rigetto del rendiconto riguarda la gestione amministrativa e contabile, ma non equivale necessariamente a una dichiarazione di inadempimento dell’amministratore.
Per negare il compenso, infatti, occorre dimostrare che il professionista abbia violato i propri obblighi in maniera grave o abbia arrecato un danno al condominio.
La giurisprudenza: compenso dovuto salvo gravi irregolarità
La giurisprudenza ha più volte chiarito che l’amministratore conserva il diritto al compenso anche se il rendiconto non viene approvato, purché abbia comunque svolto il proprio incarico.
Diverso è il caso in cui emergano:
- gravi irregolarità nella gestione;
- omissioni rilevanti;
- violazioni degli obblighi di legge;
- appropriazioni indebite o mala gestio.
In presenza di tali circostanze, il condominio potrebbe contestare il compenso, chiedere la revoca dell’amministratore e persino agire per il risarcimento dei danni.
Il mancato pagamento può essere contestato?
Sì. Se l’assemblea rifiuta di pagare il compenso senza una valida motivazione, l’amministratore può agire giudizialmente per ottenere quanto dovuto.
Il credito dell’amministratore, infatti, ha natura contrattuale e può essere provato attraverso:
- verbale di nomina;
- preventivo approvato;
- delibera assembleare;
- attività concretamente svolta durante il mandato.
Naturalmente, qualora il condominio dimostri inadempimenti gravi, il giudice potrebbe ridurre o escludere il diritto al compenso.
Attenzione alla revoca dell’amministratore
La mancata approvazione del rendiconto può comunque rappresentare un forte segnale di sfiducia. Non a caso, spesso alla bocciatura del bilancio segue la revoca dell’amministratore e la nomina di un nuovo professionista.
Tuttavia, anche in caso di revoca anticipata, l’amministratore ha generalmente diritto al compenso maturato per l’attività svolta fino a quel momento, salvo responsabilità accertate.
Il principio generale è chiaro: il rendiconto non approvato non fa perdere automaticamente all’amministratore il diritto al compenso.
Il pagamento può essere negato solo quando vi siano gravi inadempimenti o irregolarità nella gestione tali da giustificare una responsabilità professionale.
Per i condomini è quindi importante distinguere tra una semplice contestazione contabile e una vera mala gestio. Allo stesso modo, per gli amministratori è fondamentale mantenere una gestione trasparente, documentata e conforme agli obblighi di legge, così da evitare contenziosi e tutelare il proprio diritto al compenso.