Le agevolazioni fiscali per interventi condominiali, come ristrutturazioni ed efficientamento energetico, sono disciplinate dalla Legge n. 449/1997 e dall’articolo 16-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986). Per usufruire della detrazione, è necessario che i pagamenti siano tracciabili e che i lavori siano documentati e approvati dall’assemblea condominiale.
Ma cosa succede in caso di compravendita dell’immobile? Chi ha diritto alla detrazione fiscale per le spese condominiali già sostenute: il venditore, che ha effettuato il pagamento, o l’acquirente, proprietario al momento della dichiarazione dei redditi?
Detrazione fiscale: spetta al venditore o all’acquirente?
La regola generale, confermata dalla Circolare ADE n. 17/E del 2023, stabilisce che il diritto alla detrazione segue l’immobile. Pertanto, l’acquirente subentra automaticamente nei benefici fiscali non ancora utilizzati, anche se le spese sono state sostenute dal venditore.
Tuttavia, le parti possono accordarsi diversamente nell’atto di compravendita, stabilendo che il venditore continui a beneficiare della detrazione. Per questo motivo, è sempre consigliabile definire chiaramente la questione nel rogito notarile, così da evitare dubbi o contestazioni future.